Le menzogne degli iniziativisti

1. “Quest’iniziativa non è rivolta contro la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.”

Il testo dell’iniziativa è chiaro: “Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto” (nuovo articolo 190 BV).
Questa disposizione riguarda direttamente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la cui ratifica non è stata sottoposta a referendum nel 1974, in conformità con il diritto costituzionale in vigore all’epoca. Inoltre, la convenzione non può essere semplicemente rinegoziata e adattata, come previsto nel caso di contraddizione con il diritto nazionale. Adeguamenti non sono possibili e la Convenzione non può essere modificata come ci pare e piace. Anche i promotori dell’iniziativa sono a conoscenza di questi limiti. Quello che succederebbe nel caso in cui un adattamento non fosse possibile è chiaramente previsto anche nel testo dell’iniziativa: il trattato in questione verrebbe disdetto. Tra questi fa parte anche la CEDU.

È evidente che la protezione dei diritti fondamentali degli Svizzeri sarà indebolita!

2. “Non abbiamo bisogno della CEDU: i diritti umani in Svizzera sono sufficientemente tutelati dalla Costituzione federale. “

In Svizzera esiste una lacuna nella protezione dei diritti fondamentali: la Costituzione federale può essere modificata in qualsiasi momento. La conformità delle leggi federali con i diritti fondamentali è garantita oggi dalla CEDU, poiché in Svizzera non esiste una corte costituzionale. Grazie alla Convenzione, il Tribunale federale possiede uno strumento efficiente di protezione dei diritti fondamentali degli Svizzeri nel caso in cui questi ultimi sono violati da una legge federale.  Se quest’iniziativa venisse accettata, il Tribunale federale perderebbe questa importante protezione.

In caso di conflitto con il diritto internazionale, il contenuto dei diritti fondamentali sarebbe determinato non da tribunali, ma dal rispettivo attore politico più potente. L’iniziativa limita i nostri diritti ulteriormente: l’adozione dell’iniziativa porterà alla perdita dell’attuale protezione da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso in cui venissero commessi errori di valutazione da parte dei tribunali svizzeri o ci fossero lacune riguardo ai diritti fondamentali nella legislazione federale. Le sentenze passate dimostrano che abbiamo sempre avuto bisogno di questa protezione.

3. “Il nostro obiettivo non è la disdetta della CEDU”

L’accettazione dell’iniziativa non significa automaticamente una disdetta della CEDU, ma il Tribunale federale non sarebbe più tenuto a rispettare integralmente le disposizioni della Convenzione. La tutela dei diritti fondamentali in Svizzera verrebbe direttamente indebolita.

Le argomentazioni a favore dell’iniziativa dell’UDC, d’altro canto, non lasciano dubbi sulla sua intenzione: “per rimediare a qualsiasi contraddizione tra la Costituzione e la CEDU, una riserva alla CEDU, come prevede l’art. 56a, deve essere prevista, e, se questo non dovesse essere possibile, la CEDU dovrà essere disdetta”. Le riserve in questo caso non sono possibili. La Convenzione che protegge i diritti fondamentali degli Svizzeri è destinata quindi ad essere disdetta in caso di approvazione dell’iniziativa.

4. “Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo sono paternalistiche e inutili”.

Dalla ratifica della CEDU nel 1974, la Corte europea ha constatato solamente nell’1,6% circa dei casi sottoposti dalla Svizzera una violazione della Convenzione sui diritti dell’Uomo. Ciò è dovuto al fatto che tutti i tribunali e le autorità svizzere rispettano il principio della “bussola dei diritti fondamentali”, quando si tratta di esaminare le cause legali. Nel 2017 la Svizzera ha presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo 273 casi. 263 di essi sono stati dichiarati inammissibili; in 6 sentenze la Corte non ha constatato alcuna violazione della Convenzione e in solo 4 sentenze la Svizzera è stata condannata. Grazie alla CEDU, le mancanze nelle nostre leggi diventano visibili e le inesattezze della giurisprudenza elvetica possono essere corrette. Nel tempo sono stati compiuti numerosi progressi procedurali: ad esempio, l’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e l’art. 6 (diritto ad un processo equo) hanno permesso di istituire il diritto ad un avvocato e l’art. 6 ha influenzato il diritto processuale civile e penale in Svizzera e rafforzato i diritti delle persone. È importante ricordare, che la Svizzera continua attualmente ad essere il paese membro con il maggior numero di casi di violazione del diritto a un processo equo.

5. “I giudici di Strasburgo non hanno idea della Svizzera”

Il rapporto fra i giudici della CEDU e i giudici del Tribunale federale è simile a quello che quest’ultimi hanno con i giudici cantonali. Sono, infatti, democraticamente eletti dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (che non ha nulla a che vedere con l’Unione Europea). Ciascuno dei 47 Stati membri dispone di un giudice. Nei casi svizzeri, il giudice svizzero è sempre presente per garantire che le circostanze e le peculiarità nazionali siano prese in considerazione nella sentenza. La pluralità della Corte è una garanzia che permette di esaminare ogni caso con la distanza e l’indipendenza necessarie.

6. “Con la cosiddetta ‘interpretazione dinamica del diritto’, la Corte europea interferisce in modo eccessivo in settori che non hanno più nulla a che vedere con la definizione originaria dei diritti dell’Uomo “.

La maggior parte della giurisprudenza della Corte europea riguarda i diritti dell’Uomo. Più della metà di tutte le decisioni riguardano il diritto alla libertà (articolo 5 CEDU) e il diritto ad un processo equo (articolo 6 CEDU). Si tratta quindi in primo luogo della tutela dei diritti più importanti cui hanno diritto tutti gli abitanti degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
Il fatto che un tribunale sia dinamico è una caratteristica di ogni tribunale efficiente. Senza una competenza dinamica, ad esempio, il Tribunale federale non sarebbe stato in grado nel 1990 di far valere il diritto di voto delle donne nel Cantone Appenzello Interno. Il preambolo della Convenzione prevede l’obiettivo della “salvaguardia e dello sviluppo dei diritti umani e delle libertà fondamentali”. Il mondo cambia, e con lui anche il campo di applicazione dei diritti umani.

7. “Strasburgo con le sue sentenze protegge gli stranieri (compresi i criminali) che la Svizzera vuole espellere”

Negli ultimi 5 anni, tra il 2013 e il 2017, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha indagato solamente su 17 casi di espulsione o di rinvio (asilo e diritto penale). In 10 casi ha concluso che la Svizzera aveva fatto la cosa giusta.
È importante e corretto che in un intervento così importante come l’espulsione di una persona di seconda generazione o di un padre di famiglia, ci sia un esame individuale. Nel gennaio 2017, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il rinvio di un richiedente d’asilo tamil avesse violato la Convenzione. L’uomo, dopo il suo arrivo in Sri Lanka, è stato infatti arrestato e torturato.

8. “In Svizzera, il popolo dovrebbe decidere cosa si applica, non i politici stranieri, i giudici o i professori”.

Questo è esattamente quello che fanno gli svizzeri! Noi svizzeri determiniamo ciò che si applica in questo Paese sulla base della democrazia diretta. È già così. Abbiamo ratificato tutti i trattati internazionali volontariamente e possiamo anche disdirli. La CEDU può essere disdetta. Sarebbe più onesto se l’UDC chiedesse l’uscita dalla CEDU, al posto di invalidarla per vie traverse (ossia il nuovo articolo 190 Cst).

9. “Ciò che l’iniziativa vuole è da tempo in vigore in Germania: le sentenze di Strasburgo non vengono applicate se sono in contrasto con la Legge fondamentale tedesca.”

Germania e Svizzera adottano approcci diversi nel rapporto tra diritto nazionale e diritto internazionale e sono quindi difficili da paragonare. La Germania, come la Svizzera, è vincolata dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte costituzionale federale utilizza le sentenze della Corte europea come metro di valutazione vincolante per l’interpretazione dei diritti fondamentali tedeschi. Senza dubbio la Germania ha una protezione dei diritti fondamentali più forte di quella della Svizzera, motivo per cui la garanzia dei diritti fondamentali in Germania dipende meno dalla protezione secondaria della CEDU. Anche in caso di sospensione temporanea della Convenzione in Germania (articolo 15 della CEDU) o nel caso in cui quest’ultima venisse disdetta, i cittadini tedeschi avrebbero infatti comunque la possibilità di andare alla Corte costituzionale federale per violazioni dei diritti fondamentali. La Svizzera invece non ha una Corte costituzionale. Il Tribunale federale svizzero ha meno competenze della Corte costituzionale federale tedesca e non può quindi garantire una tutela equivalente dei diritti dell’uomo in caso di disdetta della CEDU. Solo con la Convenzione il Tribunale federale può far prevalere i nostri diritti fondamentali rispetto alle leggi federali.