Cosa vuole l'iniziativa e perché è pericolosa

L’iniziativa completa gli articoli 5 e 190 della Costituzione federale e ne aggiunge uno nuovo, il 56a. Come segue:

  1. sancisce all’articolo 5 Cost. il primato del diritto costituzionale rispetto al diritto internazionale (regola del primato);
  2. modifica l’articolo 190 Cost. in modo tale che le autorità incaricate dell’applicazione del diritto non applichino più i trattati internazionali che sono contrari alla Costituzione o lo sono divenuti e che non sono stati assoggettati a referendum facoltativo oppure obbligatorio;
  3. impone, con il nuovo articolo 56a Cost., a Confederazione e Cantoni di adeguare i trattati che contraddicono alla Costituzione e se occorre di denunciarli (obbligo di adeguamento e di denuncia).

Inoltre contiene una disposizione transitoria secondo cui gli articoli costituzionali modificati si applicano non solo agli obblighi futuri di diritto internazionale della Confederazione e dei Cantoni, ma anche a quelli vigenti (art. 197 n. 12 D-Cost.).

L’iniziativa per l’autodeterminazione propone regole estremamente rigide per risolvere i conflitti tra le norme di diritto costituzionale e le norme di diritto internazionale. Questa disastrosa iniziativa limiterebbe in maniera gravissima il margine di manovra di cui dispongono il Consiglio federale e il Parlamento per attuare le disposizioni costituzionali incompatibili con il diritto internazionale. Diversamente da quanto avveniva finora, il Consiglio federale e il Parlamento non potrebbero più cercare soluzioni pragmatiche e ampiamente fondate che tengano conto delle regole della Costituzione e degli obblighi internazionali del Paese. L’iniziativa per l’autodeterminazione restringe il margine di manovra delle autorità federali lasciando loro soltanto le opzioni di rinegoziare il trattato o di denunciarlo.

L’iniziativa popolare modifica la Costituzione federale come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 4

1 Il diritto è fondamento e limite dell’attività dello Stato. La Costituzione federale è la fonte suprema del diritto della Confederazione Svizzera.

4 La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. La Costituzione federale ha rango superiore al diritto internazionale e prevale su di esso, fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 56a

Obblighi di diritto internazionale

1 La Confederazione e i Cantoni non assumono obblighi di diritto internazionale che contraddicano alla Costituzione federale.

2 In caso di contraddizione, adeguano gli obblighi di diritto internazionale alla Costituzione federale, se necessario denunciando i trattati internazionali in questione.

3 Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

Art. 190

Diritto determinante

Le leggi federali e i trattati internazionali il cui decreto d’approvazione sia stato assoggettato a referendum sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Art. 197 n. 12

  1. Disposizione transitoria degli art. 5 cpv. 1 e 4 (Stato di diritto), 56a (Obblighi di diritto internazionale) e 190 (Diritto determinante)

Con l’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni, gli articoli 5 capoversi 1 e 4, 56a e 190 si applicano alle disposizioni vigenti e future della Costituzione federale e agli obblighi di diritto internazionale vigenti e futuri della Confederazione e dei Cantoni.

Il Consiglio federale rifiuta l’iniziativa per l’autodeterminazione per i seguenti motivi:

RIMETTE CONTINUAMENTE IN QUESTIONE GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI DELLA SVIZZERA

L’iniziativa chiede che la Svizzera rinegozi e, se necessario, denunci i trattati internazionali che contraddicono alla Costituzione. Rimette così continuamente in questione gli obblighi internazionali della Svizzera e mina la stabilità e l’affidabilità della Svizzera.

È UN INVITO A VIOLARE I TRATTATI INTERNAZIONALI

L’iniziativa prevede che soltanto i trattati internazionali assoggettati a referendum debbano essere determinanti e obbliga quindi le autorità a non curarsi degli obblighi internazionali vigenti. Questo aperto invito a violare i trattati contraddice la nostra cultura giuridica e indebolisce la posizione della Svizzera che corre così il pericolo di essere chiamata a rispondere del non adempimento di un trattato. Inoltre per il nostro Paese sarà difficile pretendere l’adempimento dei trattati dai suoi Stati partner se esso stesso si riserva la possibilità di derogare a determinati obblighi internazionali.

È POCO CHIARA SULL’APPLICAZIONE

Alcuni punti centrali dell’iniziativa sono formulati in modo poco chiaro. Le sue formulazioni vaghe causeranno interminabili polemiche e porranno una serie di questioni d’interpretazione, con l’effetto non di rafforzare ma di indebolire la certezza del diritto.

DANNEGGIA LA PIAZZA ECONOMICA SVIZZERA

L’iniziativa per l’autodeterminazione danneggia la piazza economica svizzera. Minaccia la certezza del diritto nelle relazioni commerciali internazionali e nelle relazioni multilaterali e bilaterali della Svizzera con altri Stati, mettendo così in gioco la prevedibilità per la piazza imprenditoriale svizzera.

MINACCIA LA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO

L’iniziativa minaccia di indebolire la tutela internazionale dei diritti dell’uomo, segnatamente le garanzie della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Accettando l’iniziativa, la Svizzera potrebbe non riuscire più ad applicare in modo durevole e sistematico alcune disposizioni della CEDU. Sul lungo periodo potrebbe pertanto essere esclusa dal Consiglio d’Europa, il che equivarrebbe alla denuncia della CEDU e indebolirebbe entrambi. Il Consiglio d’Europa e la CEDU sono strumenti centrali per la promozione e il consolidamento dello Stato di diritto, della democrazia, della sicurezza e della pace in tutta Europa; per la Svizzera si tratta di interessi esistenziali.

Per tutti questi motivi, nel suo messaggio al Parlamento il Consiglio federale propone di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di rifiutare l’iniziativa per l’autodeterminazione senza opporle un controprogetto diretto o indiretto.

Una larga maggioranza di partiti, organizzazioni e associazioni svizzere si oppone chiaramente a questa dannosa iniziativa per il nostro Paese.

L’UDC ha lanciato l’iniziativa per l’autodeterminazione ed è a oggi l’unico partito che la difende apertamente. L’obiettivo dichiarato dell’UDC è imporre la sovranità popolare della Svizzera sui trattati internazionali per imporre modifiche legislative severe che violerebbero la protezione di diritti umani fondamentali come la libertà di espressione, di credo e di coscienza. Si tratterebbe di una svolta autoritaria che minerebbe la credibilità della Svizzera come Paese democratico e rispettoso dei diritti umani.

Contro questa proposta hanno preso una posizione chiara PLR, PPD, PS, Verdi, Verdi liberali e i partiti evangelici. 

Una coalizione di oltre 100 organizzazioni della società civile combattono apertamente l’indebolimento dei diritti umani dei cittadini svizzeri, la diretta conseguenza dell’accettazione di questa iniziativa.

Anche il mondo economico, rappresentato da Economie Suisse, si schiera contro questa iniziativa che minaccia la certezza del diritto e le capacità di azione della Svizzera in materia di politica estera.

Rapporto tra diritto internazionale e nazionale in Svizzera

Informazioni a cura dell’ufficio federale di giustizia

Dal diritto internazionale classico a quello moderno

Mentre il diritto internazionale classico, fino alla fine della Prima guerra mondiale, disciplinava soprattutto le relazioni tra Stati, il diritto internazionale moderno include anche le organizzazioni internazionali (in particolare l’ONU), dando la priorità alla protezione e al benessere delle persone (diritti umani, tutela delle persone nell’ambito dei conflitti armati). Numerosi dei problemi attuali non possono più essere risolti a livello dei singoli Stati. Pertanto vi sono sempre più norme di diritto internazionale anche in settori che in precedenza erano quasi unicamente di competenza del diritto nazionale (p. es. protezione ambientale, lotta alla criminalità, telecomunicazioni, trasporti).

Fonti del diritto internazionale

La principale fonte del diritto internazionale è costituita dai trattati internazionali, ossia accordi stipulati tra Stati oppure tra Stati e organizzazioni internazionali.

Un’altra fonte è il diritto internazionale consuetudinario, che si plasma quando gli Stati ripetono regolarmente determinati comportamenti con la convinzione di adempiere un obbligo legale. È applicato per esempio nell’ambito delle immunità dei capi di Stato.

Infine, sono considerati fonti del diritto internazionale anche i principi giuridici generali riconosciuti dagli Stati, che hanno assunto valenza universale poiché sono noti nei grandi sistemi giuridici del mondo. Comprendono per esempio il principio di buona fede e il divieto di abusi nell’applicazione del diritto.

Sviluppo e legittimazione democratica del diritto internazionale

Il diritto internazionale si sviluppa diversamente da quello statale. Le leggi sono adottate da rappresentanti eletti dal Popolo, mentre i trattati internazionali vengono negoziati da rappresentanti dei Governi finché non sia stato raggiunto un compromesso accettabile per tutte le parti. In seguito ogni Stato può decidere liberamente, mediante votazione del Popolo, se intende aderire a un trattato negoziato.

Di norma, in Svizzera i trattati internazionali sono approvati dall’Assemblea federale. In determinati casi essa abilita il Consiglio federale a stipulare dei trattati. Quest’ultimo può pure concludere autonomamente dei trattati internazionali di portata limitata, come in particolare quelli che disciplinano unicamente questioni tecnico-amministrative che non comprendono alcun nuovo obbligo per la Svizzera o che servono meramente all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale.

I trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, se prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale o se producono effetti quali l’emanazione di leggi federali. Sono invece sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo e dei Cantoni (referendum obbligatorio) i trattati internazionali che prevedono l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (p. es. UE) e quelli che contengono disposizioni che richiedono o equivalgono a una modifica della Costituzione federale.

La crescente importanza delle relazioni internazionali ha progressivamente potenziato, nell’ambito della democrazia diretta, la partecipazione alle procedure di stipulazione dei trattati internazionali. Attualmente sussiste un ampio parallelismo tra il referendum relativo alla legislazione e quello relativo ai trattati internazionali. Ciò significa che i trattati internazionali che richiedono o equivalgono a una modifica di leggi federali sottostanno al referendum facoltativo. La stipulazione e l’approvazione di trattati internazionali sono espressione della sovranità nazionale al pari dell’emanazione delle leggi.

Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

Nell’ambito della sua responsabilità gestionale in materia di politica estera, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente un trattato internazionale prima che questo sia approvato dall’Assemblea federale, a condizione che siano adempiute delle condizioni prescritte dalla legge: se la procedura parlamentare ordinaria di approvazione richiede troppo tempo e se sono in gioco importanti interessi della Svizzera che esigono un intervento immediato. La legge stabilisce che l’applicazione provvisoria termina entro sei mesi dal suo inizio se il Consiglio federale non ha sottoposto il pertinente trattato internazionale all’approvazione dell’Assemblea federale.

Rapporto tra diritto internazionale e diritto nazionale

Il diritto internazionale non comprende di per sé stesso alcuna disposizione generale sulla sua applicazione a livello nazionale. Tuttavia, in tutti gli Stati, il rapporto tra diritto internazionale e nazionale è determinato da tre elementi.

Il primo di essi è la validità del diritto internazionale: la Svizzera segue il cosiddetto sistema monistico, secondo cui un trattato internazionale approvato dall’Assemblea federale o concluso dal Consiglio federale è applicabile immediatamente anche nell’ordinamento giuridico svizzero. A differenza di altri Stati con un sistema dualistico, in Svizzera non è necessario recepire il diritto internazionale nell’ordinamento giuridico nazionale mediante una legge di trasposizione o di approvazione.

Il secondo elemento è l’applicabilità del diritto internazionale. In Svizzera, i privati possono appellarsi direttamente a norme del diritto internazionale se i suoi contenuti sono sufficientemente chiari e univoci per fungere da base decisionale per le autorità o i giudici nel singolo caso. Disposizioni internazionali non direttamente applicabili vanno concretizzate dal legislatore nel diritto nazionale.

Il terzo elemento riguarda il rango ricoperto dal diritto internazionale nella gerarchia normativa del diritto nazionale. La Costituzione federale obbliga a rispettare il diritto internazionale ma non comprende alcuna disposizione chiara sulla priorità tra un trattato internazionale e una legge federale, per stabilire la quale è determinante la prassi sviluppata dal Tribunale federale. Questa può essere riassunta come segue: in linea di massima, il diritto internazionale è prioritario rispetto al diritto nazionale (principio). Se però l’Assemblea federale accetta consapevolmente una violazione di una norma del diritto internazionale, la relativa legge federale (successiva) ha la priorità (eccezione). D’altra parte, però, le garanzie internazionali dei diritti umani, come quelle sancite per esempio dalla CEDU, hanno sempre la priorità rispetto a leggi federali (contro eccezione). La questione non è ancora totalmente risolta per quanto riguarda il rapporto tra i trattati internazionali e il diritto costituzionale. È tuttavia chiaro che il cosiddetto diritto internazionale cogente (ius cogens) e i diritti fondamentali garantiti da trattati sui diritti umani e considerati inderogabili anche in stato di necessità hanno la priorità.

Anche le iniziative popolari che richiedono una revisione parziale della Costituzione possono entrare in conflitto con il diritto internazionale. Un’iniziativa popolare che viola le disposizioni cogenti del diritto internazionale è dichiarata nulla dall’Assemblea federale, mentre una che collide con disposizioni internazionali non cogenti va sottoposta al voto di Popolo e Cantoni. Se l’iniziativa è accettata, la prassi dell’Assemblea federale mirerà ad applicare il nuovo testo costituzionale in modo conforme al diritto internazionale, tenendo ampiamente in considerazione la volontà del legislatore costituzionale. Non è tuttavia sempre possibile trovare una soluzione soddisfacente e pertanto sono in corso sforzi riformatori volti a migliorare ulteriormente il rapporto tra il diritto d’iniziativa e il diritto costituzionale.

Diritto internazionale e iniziative popolari

Secondo il diritto costituzionale vigente, il Parlamento dichiara nulla un’iniziativa popolare che viola le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Il Parlamento deve invece dichiarare valide e sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni le iniziative popolari contrarie al diritto internazionale restante. Se, una volta approvate, tali iniziative non possono essere attuate conformemente al diritto internazionale, la Svizzera può venirsi a trovare di fronte alla difficile alternativa di dover rinunciare del tutto o in parte all’applicazione del diritto costituzionale oppure di violare i suoi obblighi internazionali. Il Consiglio federale a proposto due misure volte a diminuire tali conflitti: l’esame preliminare materiale delle iniziative popolari prima della raccolta delle firme e l’estensione dei motivi di nullità ai diritti fondamentali nella loro essenza.